Filippo Simeoni perdona Lance Armstrong: “Fosse per me lo farei anche tornare nel mondo del ciclismo”

Nel giorno della prima parte del documentario dedicato a Lance Armstrong, interviene pubblicamente anche Filippo Simeoni. Tra gli argomenti toccati dal texano c’è anche quanto successo quel 23 luglio 2004, (“uno dei momenti peggiori della mia carriera“, spiega Armstrong ad ESPN) quando la Maglia Gialla inseguì l’italiano impedendogli di partecipare alla fuga del giorno, coronando il tutto con un palese gesto di chiudere la bocca. Uno dei momenti più bui della discussa e sostanzialmente poi cancellata carriera dell’americano, per il quale Simeoni, all’epoca reo-confesso e rientrante da una squalifica per doping, era il nemico da combattere e annientare per le sue dichiarazioni riguardo Michele Ferrari. Già in precedenza l’ex vincitore di sette Tour de France aveva porto le sue scuse al campione italiano 2008, tanto da volerlo incontrare per farlo anche di persona. I due si erano in qualche modo spiegati le proprie posizioni, ma solo ora Simeoni sembra aver digerito quanto successo e accettato le scuse.

Quello è stato il giorno più brutto della storia di Lance Armstrong – ricorda l’ex corridore di Domina Vacanze e Ceramica Flaminia per Il Giornale – Si corre da Annenasse a Lons-le-Saunier, 166 km di corsa. Una tappa di puro trasferimento, adatta ai velocisti o a chi, come il sottoscritto, andava alla ricerca di una giornata di gloria […] Ma Lance mi si mette a ruota. ‘Bravo Simeoni, bel numero’, mi dice il texano per sfottermi. Poi va a parlottare con Garcia Acosta, che è il corridore più esperto di quelli in fuga. In pratica la maglia gialla gli spiega che la nostra fuga è segnata: se c’è Simeoni, la fuga non va in porto. Insomma, si comporta da padrone assoluto, non solo del Tour, ma del ciclismo tutto”.

Un brutto episodio che il 48enne di Desio è pronto a mettersi alle spalle ritenendo nel complesso che è giunto “il momento di fare un salto avanti e voltare pagina” perché “una seconda possibilità la si dà a tutti, anche a gente come Armstrong“. Radiato a vita dallo sport, tanto da non aver potuto essere presente in alcun modo in questi anni a nessun evento ciclistico, neanche come commentatore o ospite, l’ex Roi Americain riceve ora una sorta di endorsment da parte di uno dei suoi ex grandi nemici. “Fosse per me lo farei anche tornare nel mondo del ciclismo – conferma Simeoni – È un uomo che ha sbagliato, ha ammesso le proprie colpe e ha pagato, ma è giusto che si volti pagina”.

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3 Commenti

  1. Mi piacerebbe che Lance Armstrong facesse fare un passo in avanti al ciclismo sul fronte del doping.La sua Associazione in solidarieta’ con i malati di Tumore aveva nobilitato tutti gli appassionati.Poi quei Tour cancellati dalla memoria.Uno scandalo!Le ammissioni a bocce ferme non mi piacciono.Perche’ non chiarisce che a suon di soldi si corrompono anche i vertici del ciclismo,perche’ non grida quanto sia vittima il ciclista nella morsa delle squadre,degli organizzatori…………e,va’ bene,anche dell’orgoglio?
    Perche’ non affronta il Wada per la loro ignobile Regola del Whereabouts,quella che obbliga i migliori atleti della Terra ad essere reperibili in ogni momento contravvenendo il diritto sacrosanto dell’uomo ad avere la sua vita privata.Guai a violare la sua dignita.Con il passaporto biologico,il Wada puo’ fare a meno di questa incivilta’.L’organismo “antidoping” deve fare chiarezza attraverso l’equita’(il calcio per esempio se la canta e se la suona da solo),la tempestivita’(non si puo’ aspettare mesi ed anni per conoscere l’esito di esami),la severita’ attraverso la “RADIAZIONE” al primo episodio.Chi è trovato positivo è macchiato sportivamente per sempre perche’ le future imprese saranno sempre sfumate.Come uomo,invece,puo’ rinnovarsi e meritare la stima piu’ di prima.

    Gianfranco Di Pretoro

    1. ma lei che dice che la wada è ignobile per la regola della reperibilità lo sa per quale motivo la regola esiste?Se si facesse come dice lei uno protrebbe infilarsi nella giungla doparsi per mesi crearsi una struttura corporea dopata e poi correre e uscire pulito dai test.Per cortesia se non sa di cosa sta parlando taccia

  2. Carissimo Anto,non sono un medico ma un giornalista.Conosco gli imbrogli nel doping ma parto da tre principi sacrosanti: 1 Nessuna legge puo’ limitare la liberta’ privata dell’uomo-2 Il trovato positivo una volta ,sara’ macchiato per sempre anche dopo due anni di squalifica-3 Tanto vale,osservare il Passaporto Biologico e limitare i controlli ad alterazioni elevate del fisico,nonche’ durante la gara e basta.Il POSITIVO,sara’RADIATO!Signor Anto,Armstrong ha fatto migliaia di controlli ma con i soldi ha corrotto tutti.Signor Anto,lo sa’ che i corridori sono ricattati dalle squadre con frasi sibelline come “Hai fatto il tuo dovere””Se non raggiunti 45 di Ematocrito non vai al Giro”.Finiamola una volta per tutte rispettando l’UOMO.

    Di seguito l’artcolo scritto dal mio Avvocato

    Roma, lì 04.05.2011

    SPETT.LE
    Pg ONOREVOLE COMMISSIONE ANTIDOPING
    1 CURVA SUD – STADIO OLIMPICO
    00194 ROMA

    e p.c. ‐ COMITATO DI CONTROLLO ANTIDOPING
    ‐ COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING
    ‐ COMITATO PER L’ESENZIONE E FINI TERAPEUTICI
    ‐ COMITATO ETICO
    ‐ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING
    ‐ CONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ANTIDOPING

    CURVA SUD – STADIO OLIMPICO 00194 ROMA

    OGGETTO: ISTANZA DI RIVISITAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO ATTUATIVO APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI CON DELIBERAZIONE DEL 21 AGOSTO 2007 N. 292 IN RELAZIONE ALLʹʹART. 5 CODICE WADA.
    Il Sig. Gianfranco Di Pretoro, nato a Roma il 17.11.1944 ed ivi residente in Via Vigna Girelli

    n. 25, nella sua veste di Direttore di corsa, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana, n. tessera 846019Y, con domicilio eletto in Roma, via Colonnello Tommaso Masala 42, presso e nello Studio dellʹAvv. Francesco Di Pretoro che lo rappresenta ed assiste,
    FORMULA ISTANZA DI RIVISITAZIONE

    in riferimento alle norme attuative antidoping approvato dalla Giunta Nazionale del Coni

    adottate con deliberazione del 21 agosto 2007 n. 292 di cui allʹart. 5 del Codice WADA, relativamente alle modalità di esecuzione dei controlli “durante e fuori delle competizioni”,
    in quanto ritenute lesive rispetto dei diritti di libertà e dignità umana dellʹatleta.

    Pg PREMESSE
    2
    1) IMPIANTO NORMATIVO DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS

    1) La World Anti‐Doping Agency (Wada – Agenzia mondiale anti‐doping) viene costituita per volontà del Comitato Olimpico Internazionale a Lausanne (Svizzera) il 10 novembre 1999 . A far data dal 2001 la propria sede centrale è a Montreal (Canada).
    2) Obiettivi dichiarati dal Wada sono:

    – Restituire credibilità alle competizioni sportive sia a livello dilettantistico che professionista, individuando, scoraggiando, prevenendo sia a livello internazionale che nazionale pratiche sleali di ricorso a “sostanze o medicinali che hanno come effetto di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dellʹatleta” ( c.d. Doping) .
    – promuovere il diritto alla salute, la lealtà, e correttezza sportiva finalizzata alla uguaglianza di tutti gli atleti del mondo.
    – garantire l’applicazione ed armonizzazione di programmi antidoping, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale
    3) Nell’ambito di una conferenza mondiale svolta a Copenhagen il 3 marzo 2003 veniva approvato da parte di tutti i delegati delle federazioni internazionali e dai rappresentanti governativi, il Programma mondiale antidoping della WADA, programma che veniva successivamente ratificato dal Comitato Internazionale Olimpico.

    4) In attuazione agli obiettivi perseguiti dal citato Programma mondiale antidoping della WADA vengono istituiti:
     il Codice WADA (Codice Mondiale Antidoping – che ha sostituito il codice antidoping

    Pg del Movimento Olimpico) con entrata in vigore in data 1 gennaio 2004)
    3
     L’International Standard for Testing ( c.d. Regole quadro internazionali di guida in luogo di esecuzione dei test antidoping)
     I modelli di migliore pratica (c.d. models of best praxis ‐ regole di buona prassi ‐ al fine di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping).
    5) L’art. 4 comma 4 punto n. 2 contenuto nel documento tecnico attuativo dellʹInternational Standard for Testing, introduce la regola del whereabouts information, prevedendo a carico di ogni atleta l’obbligo di fornire informazioni dettagliate di reperibilità, identificazione e di localizzazione.
    6) Il Programma Mondiale Antidoping del Wada è stato recepito in Italia con Documento Tecnico Attuativo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione del 21 agosto 2007 n. 292. La regola del Whereabouts Information risulta essere disciplinata in dettaglio nel Dispositivo Attuativo ‐ in vigore dal 28 settembre 2007 ‐ del citato Documento Tecnico emanato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano ), di comune accordo con la NADO ( Agenzia Nazionale Antidoping ‐ istituita in Italia in attuazione del Programma Mondial Antidoping del Wada e massima autorità riconosciuta e responsabile in Italia in materia di attuazione ed adozione delle Norme Sportive Antidoping ) .

    7) In luogo di Whereabouts Information, gli artt. 2 e 3 del citato Dispositivo Attuativo

    prevedono a carico di ogni tesserato, inscritto nel R.T.P. nazionale ( Register Testin

    Pool – apposito registro nazionale dove viene iscritto ogni atleta rientrante in una delle

    Pg categorie previste ai sensi dell’art. 1 del medesimo Dispositivo Attuativo sopra citato),
    4
    l’obbligo di fornire in ogni momento, tempestivamente ed in dettaglio, l’indirizzo di reperibilità sia telefonica che abitativa al fine di essere sottoposto in ogni momento ai previsti controlli medici atti a verificare l’esistenza in capo all’atleta di sostanze dopanti.
    8) In particolare, l’atleta inserito nell’R.T.P. nazionale, oltre ovviamente al nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità, documento identificativo, federazione / gruppo sportivo di appartenenza, referente federazione / gruppo sportivo con tanto di recapito, disciplina sportiva praticata, ha l’obbligo di fornire, al Comitato Controlli Antidoping, mediante compilazione del citato modello F57i‐1, in ogni momento, 24 ore su 24, 365
    l’anno, le presenti informazioni di reperibilità a carattere dettagliato:

    – Indirizzo di domicilio abituale

    – Numero di telefono fisso, di cellulare, indirizzo e‐ mail

    – Indicazione periodo di allenamento

    – L’attività prevalente nel periodo di allenamento / gara

    – La località dell’allenamento ( con obbligo di comunicare : il telefono, la persona di riferimento, l’indirizzo, il Comune, lo Stato).
    – Gli orari dell’allenamento ( distinti tra mattina e pomeriggio)

    – Individuazione del domicilio dell’atleta

    – Gli orari di reperimento nel domicilio indicato ( distinti tra mattina, pomeriggio, sera)

    – Eventuali Giornate e località di gara.

    9) Modulo similare è poi previsto per la Squadra ( c.d. Whereabouts Squadra – modello

    Pg F57s – 1) laddove viene dato risalto alla indicazioni di reperibilità da fornire in
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    riferimento alla sede di allenamento e alle competizioni ed infine in luogo di localizzazione di singoli atleti che non partecipano all’attività di squadra.
    10) L’art. 2.4. del citato codice WADA e successivi regolamenti attuativi qualificano il rifiuto di fornire informazioni stabilite in luogo del whereabouts ovvero la mancata tempestiva comunicazione di informazioni utili in luogo del whereabouts come violazione delle regole Antidoping con la grave conseguenza che l’atleta, ‐ come già più volte riscontrato
    – è considerato inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica e pertanto sospeso dall’esercizio della predetta attività.
    2) ANALISI DI COMPATIBILITAʹ DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS IN RIFERIMENTO AI DIRITTI UMANI DI LIBERTAʹ E DIGNITAʹ DELLʹATLETA TESSERATO.
    Dall’esame della richiamata normativa emerge che :

    ‐ in capo all’atleta iscritto inserito nell’R.T.P. nazionale vi è l’obbligo di comunicare i propri dati personali, la federazione e gruppo sportivo di appartenenza, fornendo costantemente ed in ogni periodo dellʹanno, anche quando non partecipano o non
    sono coinvolti nelle attività della squadra, per il solo fatto di essere tesserati,

    informazioni dettagliate di reperibilità sui luoghi di allenamento, sull’indirizzo della domiciliazione momentanea (tra tali incombenze rientrano anche le segnalazioni

    dettagliate sul domicilio durante soggiorni saltuari e vacanze). Tutto ciò ha come unico fine quello di GARANTIRE LA REPERIBILITÀ “PERPETUA”, 24 ORE SU 24 ,
    PER 365 GIORNI L’ANNO per consentire lʹeffettuazione di controlli antidoping, che

    Pg potranno essere effettuati a discrezione dellʹAutorità in ogni momento del giorno e
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    della notte presso lʹindirizzo comunicato dal medesimo atleta.

    ‐ il mancato rifiuto di fornire informazioni ovvero, la mancata tempestività di comunicazione di informazioni utili in luogo del whereabouts, è qualificato come violazione delle regole antidoping, con le prevedibili conseguenze in campo sportivo e professionale.
    Ciò posto occorre verificare se in nome della lealtà ed integrità sportiva si determini una violazione ovvero una illegittima e quanto mai compromissione dei diritti di libertà e dignità umana, posto che lʹatleta tesserato è tenuto a comunicare in ogni momento , anche, (ed è qui un punto nodale) lontano dalle competizioni sportive ‐ ogni suo spostamento in modo da poter essere reperito in ogni momento per essere sottoposto a controlli a sorpresa (che in alcuni casi si trasformano in veri e propri blitz che irrompono nellʹabitazione dellʹatleta anche nel cuore della notte.)
    In ragione di ciò viene in rilievo lʹesigenza di stabilire ENTRO CHE LIMITI L’ESIGENZA

    DI GARANTIRE LA LEALTA’ E LA CORRETTEZZA SPORTIVA PUO’ LIMITARE LA

    LIBERTA’ E LA DIGNITA’ UMANA.

    Si tratta pertanto di verificare se allʹinterno della citata regola del whereabouts sia di fatto assicurato il contemperamento tra:

    – da una parte, l’interesse a perseguire e punire ogni illecita ed indebita alterazione del fisico e della psiche dell’atleta ( pertanto riconoscendo il diritto dell’atleta di partecipare
    ad una competizione leale nella quale la vittoria sia determinata da doti attinenti alla

    Pg componente fisica e psichica dell’atleta e non già da elementi facilitatori a lui esterni,
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    quali ad esempi farmaci e sostanze dopanti)

    – Dall’altra, la salvaguardia e rispetto della libertà e dignità umana, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza della vita privata e familiare, sul presupposto che l’atleta prima di essere inquadrato come soggetto tesserato inscritto nell’R.T.P. nazionale è anzitutto un essere umano e come tale ha diritto di essere rispettato nella sua privacy, nella sua dignità di uomo.
    * * * *

    SEGUE: VIOLAZIONI DERIVANTI DALLʹAPPLICAZIONE GENERALIZZATA DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS
    Eʹ proprio alla luce delle predette considerazioni che la regola del whereabouts è da considerarsi illegittima poiché contraria e profondamente lesiva ai diritti di libertà e dignità umana generalmente riconosciuti dallʹordinamento sia in campo internazionale che nazionale.
    Più precisamente la regola del whereabouts risulta essere profondamente lesiva delle presenti norme:
    CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI

    1)‐DICHIARAZIONE UNIVERSALE ONU DEI DIRITTI DELL’UOMO PARIGI 10.12.1948

    ed in particolare dellʹart. 12, nella parte in cui prevede “nessuno sarà oggetto di ingerenze

    arbitrarie nella sua vita privata, lesione al suo onore ed alla sua reputazione”; 2)‐CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E
    DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU), Roma 4.11.1950, ed in particolare:

    Pg ‐ dellʹart. 8 “rispetto della vita privata e familiare (limiti alla ingerenza della pubblica
    8
    autorità nella vita privata e familiare ‐ Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
    ‐ dellʹart 5 diritto alla libertà ‐ 1. ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza, nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi prescritti dalla legge‐
    3) PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI. New York 16.12.1966 ed in particolare:
    ‐ dellʹart. 17. nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie, ovvero illegittime nella sua vita privata
    ‐ dellʹart. 2. ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese
    ‐ dellʹart. 9. ogni individuo ha diritto alla libertà od alla sicurezza della propria persona, nessuno può essere privato della propria libertà.
    NORMATIVA COMUNITARIA

    Costituzione Europea 29.10.2004 ed in paricolare:

    – art.67 rispetto della vita privata e familiare;

    – art. 66 diritto alla libertà ed alla sicurezza;

    – art.61 dignità umana (la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata;

    Carta dei diritti fondamentali riconosciuti dall’unione europea (Nizza 18.12.2000) ed in particolare:
    ‐ art 6 ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

    Pg ‐ art 7 ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
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    proprio domicilio e delle sue comunicazioni. COSTITUZIONE ITALIANA del 1948 ed in particolare:
    ‐ art. 2 Protezione dei diritti inviolabili dell’uomo;

    ‐ art. 3 Principio di uguaglianza ‐ posto che l’assenza di limitazioni della regola del whereabouts pone sullo stesso piano l’atleta professionista che partecipa alle competizioni sportive con l’atleta fuori dalle stesse competizioni sportive essendo entrambi destinatari di un generalizzato e quanto mai immotivato potere di controllo da parte dellʹAutorità Antidoping controlli a sorpresa, anche sottoforma di blitz effettuati ad ogni ora del giorno e della notte.
    ‐ art.10 ‐ “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;
    art.13 La libertà personale è inviolabile;

    art. 14 Il domicilio è inviolabile. Posto che i controlli disposti fuori dalle competizioni e privi di una disciplina di regolamentazione a tutela dell’atleta in quanto persona in quanto uomo, impediscono all’atleta di trovare quella serenità psico‐fisica fondamentale non solo atta ad assicurare la corretta riuscita del proprio allenamento ma anche ed ancora più grave fondamentale ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
    * * * *

    Dalle predette argomentazioni appare ictu oculi evidente la necessità di apporre alla regola del whereabouts opportune limitazioni atte a circoscriverla al fine di assicurare il
    contemperamento tra il diritto ad una competizione leale e corretta ed il rispetto della

    Pg libertà e della dignità umana riconoscendo allʹatleta il sacrosanto diritto di vivere, fuori
    10
    dalla luce dei deflettori, in tranquillità la sua vita privata e familiare.

    ciò che pertanto si contesta è l’estrema genericità in cui viene disposta ed applicata pedissequamente e analiticamente la citata regola del whereabouts dal momento che stante il dato testuale in ogni momento del giorno e della notte, per tutto l’anno e per tutta la durata della sua” iscrizione al r.t.p. nazionale”, questo si vede obbligato non solo a fornire i dati di reperibilità ma è costretto a subire in ogni momento, anche fuori dalle competizioni sportive, l’indebita ingerenza di soggetti terzi che fuori dalla sua vita privata, ledendo la propria privacy, la propria vita familiare e privata lo obbligano a sottoporsi a rigidi controlli antidoping.
    Non da ultimo, è opportuno rilevare come lʹapplicazione generalizzata della regola del whereabouts comporta il rischio di effettuazione di controlli condotti in modo plateale (come vere e proprie irruzioni negli alberghi o luoghi privati ) che non tengono in minimo conto dellʹinnegabile impatto che essi producono sullʹimmagine e sulla reputazione dellʹatleta.
    * * * *

    Sulla base delle spiegate argomentazioni, si auspica che Codesta Commissione, provveda a disporre con urgenza, un tavolo di confronto tra enti ed istituzioni preposte al rispetto ed applicazione della citata regola del whereabouts, al fine di procedere allʹadozione di

    ADEGUATE MISURE FINALIZZATE A RESTRINGERE IL CAMPO DI APPLICAZIONE

    DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS RICONSEGNANDO ALLʹINDIVIDUO

    ATLETA TESSERATO LA SUA DIGNITÀ DI UOMO, riconoscendo valore e forza

    Pg regolamentare al principio:
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    I POTERI DI CONTROLLO E DʹINGERENZA ALLA VITA PRIVATA RICONOSCIUTI IN CAPO ALLʹAUTORITÀ SPORTIVA AL FINE DI ASSICURARE ʺLEALTÀ E CORRETTEZZA SPORTIVAʺ NON POSSONO RISOLVERSI IN STRUMENTI DI PREVARICAZIONE E SOPRAFFAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DI LIBERTÀ E DIGNITÀ UMANA, POSTO CHE L’ATLETA PRIMA DI ESSERE INQUADRATO COME PARTECIPANTE ALLA COMPETIZIONE È ANZITUTTO, UNA PERSONA, UN ESSERE UMANO E COME TALE HA IL SACROSANTO DIRITTO FUORI DAL TEATRO DELLE GRANDI COMPETIZIONI DI VIVERE IN PACE E SERENITAʹ CON LA PROPRIA FAMIGLIA.
    Non riconoscere tale principio significherebbe sottoporre lʹatleta tesserato inserito

    nell’R.T.P. nazionale ad un vincolo psicologico di ʺgenerica sottomissione perpetuaʺ

    facendo perdere a questʹultimo la sua stessa identità di uomo.

    Fiducioso nella ponderata valutazione delle argomentazioni contenute nella presente istanza, questa difesa formula sin da ora richiesta al fine di essere informata in ordine alle decisioni e/o provvedimenti, che lʹ Onorevole Commissione riterrà di assumere.
    Con osservanza.

    Roma lì 04 maggio 2011

    Avv. Francesco Di Pretoro

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